IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19 novembre  1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
facolta'  di  farmacia  in  data  8 giugno  1999,  dal  consiglio  di
amministrazione  in  data  29 giugno  1999 e dal senato accademico in
data 22 giugno 1999;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   delle  predette  autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Visto  che  lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di
Padova,  emanato  con  decreto  rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995,
pubblicato  nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre  1995,  non  contiene  gli ordinamenti didattici e che il
loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole
di  specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  I commi 6, 10 e 17 dell'art. 16 concernente l'ordinamento del corso
di  laurea  in  chimica  e  tecnologia farmaceutiche sono soppressi e
sostituiti dai seguenti:
  6.  L'attivita'  didattica  formativa  e' organizzata sulla base di
corsi  ufficiali  di  insegnamento  monodisciplinari  o integrati. Di
norma  il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di
tutte   le   attivita'  didattiche.  Il  corso  di  insegnamento  con
esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120
ore complessive.
  10.  Per  l'accertamento  di  profitto  i  consigli delle strutture
didattiche possono accorpare due corsi ufficiali della stessa area in
un   unico   esame,  in  modo  da  limitare  il  numero  degli  esami
convenzionali tra 26 e 28.
  17.  Gli  studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore del
presente  ordinamento  potranno  completare  gli  studi  previsti dal
precedente   ordinamento  purche'  siano  in  possesso  di  tutte  le
richieste  attestazioni  di frequenza o siano in grado di conseguirle
prima   della   disattivazione   dei  corsi.  La  facolta',  inoltre,
provvedera'  a  stabilire  le  modalita' per la convalida degli esami
sostenuti  qualora  gli  studenti  gia'  iscritti optino per il nuovo
ordinamento.   L'opzione  per  il  nuovo  ordinamento  potra'  essere
esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.